Bracconaggio ittico nelle acque interne: approvata la legge in Emilia Romagna
Più vigilanza e inasprite le sanzioni, con multe fino a 12.000 euro. L’assessore Caselli: “Misure severe per contrastare i predoni dei corsi d’acqua”
Rafforzamento della vigilanza ed inasprimento delle sanzioni contro la pesca di frodo, con multe che possono arrivare sino a 12.000 euro; valorizzazione del ruolo dell’associazionismo; snellimento burocratico: sono i capisaldi della nuova legge per la “tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dall’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, che modifica la precedente legge del 2012, approvata questa mattina dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Un provvedimento frutto di un ampio confronto
“Dopo un lungo e proficuo confronto tra i vari gruppi politici all’interno all’Assemblea e con i rappresentanti delle associazioni della pesca sportiva e professionale, degli ambientalisti e delle altre categorie- ha commentato con soddisfazione l’assessore regionale all’Agricoltura, caccia e pesca, Simona Caselli – va finalmente in porto un provvedimento fortemente voluto dalla Giunta regionale che, oltre a prevedere interventi di armonizzazione delle procedure e di semplificazione amministrativa, introduce nuove e più severe misure per contrastare in maniera ancora più efficace il bracconaggio ittico”.
Si tratta di bande criminali provenienti soprattutto dall’Europa dell’Est, che praticano la pesca di frodo nelle acque interne con metodi illegali violenti e altamente impattanti, come l’uso di ordigni esplosivi, scariche elettriche e reti di enormi dimensioni. “Con il rafforzamento delle misure repressive contenute nella nuova legge- prosegue Caselli- puntiamo ed estirpare un fenomeno malavitoso che sta provocando il progressivo depauperamento del patrimonio ittico dei nostri corsi d’acqua con grave danno per l’intero l’ecosistema”.
Le misure per contrastare la pesca di frodo
Il testo legislativo approvato dall’Assemblea sancisce il divieto di pesca notturna con le reti e di trasporto del pesce per mettere fine alle sempre più frequenti razzie compiute nottetempo da bande di criminali ben organizzate. Sempre in quest’ottica d’ora in poi sarà vietato anche il trasporto, lo scambio e la vendita di pesci, anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce vivi, esclusa l’anguilla: una misura introdotta per cercare di stroncare un’altra attività illecita in preoccupante crescita, vale a dire il saccheggio di specie pregiate che finiscono spesso per alimentare il mercato clandestino del pesce d’acqua dolce e incrementare la popolazione ittica dei laghetti di pesca sportiva. I trasgressori rischiano punizioni esemplari, con sanzioni che nei casi più gravi comportano il pagamento di un’ammenda fino a 12.000 euro. Come sanzione accessoria è poi previsto il sequestro del pescato e delle attrezzature utilizzate per mettere a segno le sempre più frequenti ruberie, nonché dei mezzi di trasporto ed eventuali imbarcazioni utilizzate dai bracconieri.
Snellite le procedure amministrative
Accanto al rafforzamento dell’apparato sanzionatorio la nuova legge intende valorizzare il ruolo dell’associazionismo tra pescatori, sia a scopo ricreativo che professionale, prevedendo la partecipazione dei loro rappresentanti ai tavoli di concertazione provinciali e locali e un maggiore coinvolgimento nelle attività gestionali, come nel caso dei ripopolamenti. In arrivo anche un significativo taglio agli adempimenti burocratici, ad esempio con l’eliminazione dell’obbligo del tesserino per la pesca alla trota nei torrenti di montagna per chi sceglie di ributtare subito in acqua il pesce catturato con la lenza. Per i pescatori di professione sparisce l’autorizzazione regionale all’esercizio dell’allevamento ittico e tutto viene ricompreso nell’autorizzazione sanitaria. Entro la prossima estate la Giunta regionale dovrà aggiornare il regolamento di attuazione della legge, che definirà nel dettaglio i periodi di cattura delle diverse specie ittiche, i criteri e le modalità di svolgimento della pesca, con particolare riferimento a quella professionale, oltre a fissare i limiti quantitativi giornalieri per ciascun pescatore e le taglie minime consentite per le varie specie.
Il provvedimento adegua la legislazione regionale in materia al nuovo assetto istituzionale introdotto con la legge n. 13/2015, che ha assegnato alla Regione le funzioni di programmazione, pianificazione e anche quelle meramente amministrative, lasciando alla competenza delle Province e della Città metropolitana di Bologna le attività di controllo, vigilanza e l’applicazione delle sanzioni.