FAQ AGGIORNATE: LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI E LE RISPOSTE ANCHE SULLA PESCA
Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei diversi DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) inerenti le misure di contenimento del COVID-19.
Si tratta di una pagina che viene costantemente aggiornata anche in base alle domande ricevute più frequentemente sul tema sportivo.
Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni contenute nei DPCM. Per questioni più generali, inclusi gli spostamenti, si rimanda a quelle predisposte sul sito del Governo.
Qualora non trovaste la risposta al vostro quesito sulle problematiche relative all’applicazione dei DPCM è possibile scrivere una e-mail a emergenzacovid.sport@governo.it.
Da questo indirizzo e-mail sarà possibile scrivere solo da indirizzi ordinari (non PEC) e per temi legati ai provvedimenti governativi.
Avviso del 18 gennaio 2021
Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.
Quali sono gli sport di contatto?
In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi sia possibile svolgere in forma individuale.
Cosa si intende per “attività individuale”?
Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.
Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.
Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?
Il DPCM del 14 gennaio 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale tramite con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.
Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.
Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al sito del CONI.
Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?
L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.
Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?
Le palestre scolastiche potranno continuare le loro attività con gli studenti della scuola qualora la normativa non lo impedisca.
Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all’art. 1, comma 10, lettera f) del DPCM del 14 gennaio 2021.
Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 1, comma 10, lettera e).
Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all’aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l’uso degli spogliatoi interni.
Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?
Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP). Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio.
È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.
È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti specificati sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.
È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?
Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
Dove è possibile svolgere attività motoria (corsa, camminata…) e sportiva?
La possibilità di svolgimento dipende dallo scenario dall’inserimento della regione in uno scenario di medio, eleva o massima gravità.
Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.
Nelle zone cd arancioni è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È possibile recarsi in comune diverso per frequentare poter praticare attività motoria o un’attività sportiva non disponibile nel proprio comune di residenza?
Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri (LINK), ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.
Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
I centri tennis e padel amatoriali proseguono?
Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
È possibile svolgere attività in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata “attività sportiva all’aperto”?
AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.
Tuttavia è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l’aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.
In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
È consentito l’uso della bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.
Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
Inoltre, come specificato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri è possibile sia in zona arancione che rossa, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?
I corsi in piscina sono sospesi.
Studi di personal training one to one possono proseguire?
Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.
Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?
Si. Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma la fattispecie, prevedendo la presenza del/la solo/a insegnante non può essere inclusa nelle previsioni.
Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?
Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto. Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Sono consentite le attività dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico?
Si.
È consentito svolgere convegni, congressi, eventi pubblici, assemblee incluso riunioni private?
Si ricorda che sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, o di enti equiparabili, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?
Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dai DPCM in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici ecc. provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisognare fare?
La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e) del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?
Si fa presente che il Ministero della Salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?
Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo se tali attività sono svolte in un presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogate come prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?
Si, è possibile è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.
Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?
Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma infatti che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi.
Si ricorda, ove previsto, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
I centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?
I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.
Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Peraltro, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua come sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.
Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospesi anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?
L’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal Comitato Tecnico Scientifico.
È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.
Tuttavia, negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.
Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
La Lega nazionale dilettanti di calcio è considerata di interesse nazionale? Può continuare?
Le leghe nazionali dilettanti di sport di contatto possono continuare la loro attività, come previsto dall’art. 1, comma 10, lett. e) del DPCM 14 gennaio 2021.
Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?
Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse.
Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La norma specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.
Pertanto, gli sport di contatto di interesse nazionale, svolti in piscina (es. pallanuoto) potranno continuare con gli allenamenti e le competizioni, all’aperto o a porte chiuse. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.
faq , DPCM 3 novembre 2020